Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Art. 4.
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determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.
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a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la
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incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° la indicazione del prenditore; 4° la indicazione della data e del luogo
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di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore
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; 4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5° la sottoscrizione del
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cui esso è redatto; 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata 3° il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4° l'indicazione del
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Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi, è dovuta
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una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore; 5
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l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2; Udito il Consiglio dei
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ai n. 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11; 4° chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.